Assegno di mantenimento: il coniuge obbligato a pagarlo può chiederne la restituzione?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois sul tema di un coniuge che versato per anni somme all'ex che non aveva i requisiti per beneficiarne

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlarvi del diritto al mantenimento del coniuge in caso di separazione e, in particolare, in merito alla possibilità per il coniuge obbligato di chiedere la restituzione di quanto versato.

Innanzitutto occorre ricordare che l’assegno di mantenimento nell’ambito della separazione, altro non è che una somma di denaro riconosciuta al coniuge economicamente più debole affinché possa provvedere al proprio sostentamento secondo un tenore di vita quanto più possibile congruente con quello goduto nel corso del matrimonio.

Affinché il coniuge richiedente si veda riconosciuto l’assegno di mantenimento, è necessario non solo che questi non disponga di adeguati redditi propri – con conseguente squilibrioe sproporzione tra la sua condizione economica e quella del coniuge obbligato – ma anche cheallo stesso non sia stata addebitata la separazione.

Ma cosa accade nel caso in cui, pur difettando i presupposti richiesti, l’assegno di mantenimento sia comunque riconosciuto in favore del coniuge richiedente?

Il coniuge obbligato, che magari per anni ha versato all’altro l’assegno, può chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte?

Sul punto la giurisprudenza è intervenuta affermando che se l’assegno di mantenimento viene revocato in quanto fin dall’inizio il coniuge non aveva diritto a percepirlo per mancanza dello stato di bisogno, ovvero nell’ipotesi in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione, la ripetizione (restituzione) delle somme indebitamente percepite è assolutamente possibile.

Ne consegue che il coniuge obbligato potrà chiedere la restituzione delle somme corrisposte esclusivamente nell’ipotesi in cui il diritto all’assegno di mantenimento venga revocato per mancanza ab origine (e quindi non per fatti sopravvenuti) dei presupposti richiesti, a nulla rilevando a tal fine semplici mutamenti della condizione economica del soggetto interessato.

In quest’ultima ipotesi, si potrà tuttalpiù ottenere una rideterminazione al ribasso dell’ammontare dell’assegno, insuscettibile di legittimare una pretesa di restituzione delle maggiori somme precedentemente versate.

Infatti, poiché l’assegno è volto a garantire al coniuge economicamente non autosufficiente la possibilità di far fronte alle normali esigenze di vita della persona, si presume che tale somma di denaro sia stata pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione, con la conseguenza che le maggiori somme eventualmente versate non potranno essere oggetto di restituzione.

COSA NE PENSO IO?

Sono assolutamente concorde con la giurisprudenza nel prevedere l’obbligo del coniuge di restituire quanto percepito a titolo di mantenimento nell’ipotesi in cui sin dall’inizio lo stesso non avesse i requisiti per beneficiarne.

Oltre a ciò, anche se qualcuno potrebbe avere diversi dubbi al riguardo, comprendo anche l’esclusione della restituzione delle eventuali maggiori somme percepite nel caso in cui l’ammontare dell’assegno venga solamente diminuito.

Occorre infatti osservare che il mutamento della condizione economica, tale da giustificare una diminuzione dell’assegno, non implica che in precedenza il coniuge beneficiario non ne avesse diritto, con la conseguenza che non vi è alcun titolo per chiedere la restituzione delle maggiori somme.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

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