Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlare con voi di un argomento davvero molto interessante. Pensiamo ad una coppia di coniugi senza figli che, da anni, vive all’interno dell’abitazione che, fin da prima del matrimonio, era di proprietà di uno solo di essi.
Nel corso della vita coniugale entrambi hanno contribuito ad arredare e migliorare l’abitazione, oramai intrisa dei ricordi di una vita insieme.
Ebbene, cosa accade nel caso in cui il coniuge proprietario dell’immobile venga a mancare?
Il coniuge superstite erediterà la casa che era di proprietà del defunto, oppure l’immobile spetterà esclusivamente agli altri eredi, fratelli e sorelle dello stesso?
Vediamo cosa dice la legge.
Il Codice Civile sancisce che al coniuge superstite che succeda da solo – dunque senza figli, né ascendenti o fratelli del de cuius – spetta l’intero patrimonio del coniuge, salvo il concorso con i figli eventualmente nati dall’unione coniugale.
Va infatti evidenziato che se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo e al genitore spetterà metà patrimonio ciascuno mentre, quando i figli sono più di uno, ad essi sono complessivamente riservati i 2/3 del patrimonio del defunto, con la conseguenza che al genitore spetterà il rimanente 1/3.
Può tuttavia accadere che, pur non avendo avuto figli, il coniuge superstite si trovi a concorrere con altri soggetti quali, ad esempio, gli ascendenti o i fratelli del coniuge defunto.
Come si divide, allora, il patrimonio in questo caso?
In caso di concorso con gli ascendenti e con i fratelli e le sorelle del de cuius, il coniuge avrà diritto ai 2/3 del patrimonio. Non solo.
Il nostro Codice Civile, all’art. 540 comma 2 stabilisce infatti che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il diritto di abitazione previsto in favore del coniuge superstite è indipendente dalle vicende ereditarie e ciò in quanto il coniuge superstite acquista il diritto di abitazione sulla casa familiare anche nel caso in cui lo stesso rinunci all’eredità.
Non solo: la rinuncia del coniuge superstite al relativo diritto non preclude la possibilità dello stesso di accettare l’eredità.
Ciò premesso, va da sé che il coniuge superstite che dovesse vedere leso il proprio diritto di abitazione nella casa coniugale da parte di soggetti terzi, ben potrà far valere le proprie ragioni in giudizio, così da ottenere tutela.
COSA NE PENSO IO?
Credo che il diritto di abitazione riconosciuto in favore del coniuge superstite rappresenti una grandissima forma di tutela per il coniuge superstite volta ad evitare che questo, oltre a dover affrontare il lutto, si ritrovi a dover sconvolgere le proprie abitudini di vita a causa di eventuali pretese altrui.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois