Si può usare in Tribunale una conversazione privata registrata di nascosto?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta la questione della liceità della registrazione di una conversazione privata, senza aver avvertito nessuno, per poi usarla in giudizio

Care lettrici e cari lettori,

oggi voglio parlarvi di un tema che mi appassiona molto, che tratto sempre ben volentieri e in merito al quale mi vengono sempre poste tantissime domande.

Mi capita spesso, infatti, sia in ambito civile che penale, che molte persone mi chiedano informazioni sulla possibilità di effettuare registrazioni ambientali o comunque di registrare le conversazioni che avvengono all’interno dell’ambiente domestico, magari per difendersi dai propri partner che hanno più volte dimostrato atteggiamenti aggressivi nei loro confronti, e sugli eventuali rischi che possono derivare da queste operazioni.

Innanzitutto dovete sapere che è lecito registrare una conversazione quando, chi registra, partecipa alla conversazione stessa.

Infatti, è stato più volte evidenziato che chi partecipa ad una conversazione accetta il rischio di essere registrato e quindi non può lamentare una lesione dei propri diritti, né può opporsi all’utilizzo della registrazione, purché ciò serva esclusivamente a chi la produce di difendere in giudizio un proprio diritto.

Facciamo un esempio.

Tizia sta parlando con Caio, suo compagno che la minaccia e la maltratta, e per dar prova dei maltrattamenti subiti, registra tutta la conversazione.

Non solo Tizia ha tenuto un comportamento perfettamente lecito, ma può utilizzare la registrazione effettuata per difendersi in un eventuale giudizio contro Caio.

La giurisprudenza ha infatti più volte chiarito che la registrazione di una telefonata da parte di uno dei partecipanti alla stessa rientra tra le prove documentali lecite ed è quindi perfettamente utilizzabile non essendo, infatti, qualificabile come intercettazione.

L’importante, insomma, è che chi effettua la registrazione sia presente, in quanto, in caso contrario, si dovrebbe più propriamente parlare di intercettazioni, che non possono essere effettuate dal privato di propria iniziativa, essendo sempre necessaria l’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione ai fini della possibilità di effettuare e utilizzare le registrazioni di conversazioni è quello del luogo in cui la conversazione avviene.

Occorre infatti considerare che sono vietate le registrazioni di conversazioni che, seppur in presenza del soggetto che registra, sono avvenute all’interno dell’abitazione, dell’ufficio professionale o dell’auto del soggetto registrato.

Si tratta infatti di luoghi qualificabili come “luoghi di privata dimora” la cui violazione tramite l’illecito utilizzo di registratori integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque si procura indebitamente immagini o notizie attinenti la vita privata altrui con l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora.

E se il soggetto che abbiamo intenzione di registrare vive in casa con noi? In questo caso è possibile effettuare registrazioni senza rischi? E poi sarà possibile utilizzare queste registrazioni per provare eventuali maltrattamenti o condotte scorrette in un eventuale giudizio?

Secondo la giurisprudenza, il coniuge può tranquillamente registrare cosa accade o cosa viene detto in presenza dell’alto coniuge che, quindi, non potrà invocare l’inviolabilità del domicilio per opporsi all’utilizzo di queste registrazioni.

L’unico caso in cui le registrazioni non potranno essere utilizzate è quello in cui le stesse siano state realizzate dal coniuge interessato in sua assenza.

Come visto, infatti, occorre sempre tenere a mente che affinché la registrazione sia lecita, chi registra deve sempre necessariamente essere parte della conversazione.

Pensiamo ad esempio alla moglie che vuole provare l’infedeltà del marito e, quindi, prima di uscire di casa, lascia acceso un registratore per “cogliere in flagrante” il consorte mentre parla con l’amante: questo è un comportamento illecito e la registrazione così ottenuta non potrà essere utilizzata in una eventuale causa di separazione.

In questa ipotesi, anzi, la condotta della moglie potrà addirittura assumere rilevanza penale, essendo configurabile il reato di cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche previsto dall’art. 617 del nostro Codice Penale, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

COSA NE PENSO IO?

Penso che registrare una conversazione non sia mai una bella cosa perché è come violare a mio parere la fiducia dell’altra persona. Tuttavia, quando questo serve per dimostrare ipotesi di maltrattamenti in famiglia, violenze o altro lo ritengo necessario e importante per tutelare i propri diritti in Tribunale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

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