Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un argomento sempre molto interessante ovvero le spese straordinarie.
Quando parliamo di spese straordinarie facciamo riferimento a tutte quelle spese caratterizzate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, per tali intendendosi quegli esborsi che esulano dalla spese – normalmente già ricomprese nell’assegno di mantenimento – necessarie a soddisfare i bisogni della quotidianità dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.
Se alcune spese straordinarie – le spese per così dire “di routine”, come ad esempio l’acquisto dei testi scolastici, l’acquisto di farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo o le spese così urgenti da non permettere un confronto tra i genitori come ad esempio spese mediche urgenti e indifferibili – possono essere sostenute da uno dei genitori senza il preventivo consenso dell’altro – ve ne sono altre che, invece, richiedono il preventivo accordo tra i genitori.
Per questa ultima categoria di spese, in particolare, il genitore interessato dovrà presentare una richiesta scritta (anche tramite messaggio, con Whatsapp, e-mail…) all’altro genitore, il quale avrà poi un termine di 10 giorni (o diverso termine tra i genitori concordato) per motivare il proprio dissenso, fermo restando che il suo eventuale silenzio o immotivato rifiuto verrà considerato come assenso.
Ma cosa accade se, nonostante il disaccordo del genitore interpellato, l’altro sostiene ugualmente la spesa?
Il genitore che non è d’accordo è comunque tenuto a rimborsare la propria quota della spesa sostenuta?
La giurisprudenza ha fino ad ora sempre sancito che, qualora la spesa sia effettuata unilateralmente dal genitore, senza alcun tipo di informazione o di richiesta all’altro, allora il diritto al rimborso viene meno, con la conseguenza che il genitore “non informato” nulla dovrà corrispondere all’altro.
Non mancano, però, pronunce di segno opposto.
La Corte di Cassazione ha affermato che qualora una spesa straordinaria sia stata eseguita in mancanza di preventivo accordo tra i genitori, l’obbligo del genitore “non interpellato” di contribuire al 50% della stessa non può essere escluso a priori, dovendosi l’obbligo valutare alla luce della rispondenza della spesa all‘interesse del minore, nonché in base alla utilità e sostenibilità della stessa.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “il mancato accordo tra i genitori o il dissenso manifestato da uno di essi in relazione a spese straordinarie nell’interesse del figlio che, per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita di quest’ultimo – come, ad esempio, la spesa per la locazione dell’alloggio universitario – non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro genitore, ai fini della quale è tuttavia richiesta una valutazione del giudice circa la conformità della spesa all’interesse della prole e la sua adeguatezza allo standard socio-economico della vita familiare” (Cass. Civile, 5.12.2023, n. 33939).
Ne discende che il genitore “non interpellato” sarà comunque tenuto a contribuire alla spesa straordinaria sostenuta in via esclusiva dall’altro qualora questa venga considerata dal Giudice come rispondente agli interessi della prole.
COSA NE PENSO IO?
Credo che sia corretto non escludere aprioristicamente il diritto del genitore al rimborso del 50% della spesa sostenuta anche in caso di disaccordo dell’altro.
Occorre infatti tenere a mente che, anche in questo ambito, è opportuno agire sempre e comunque avendo riguardo al preminente interesse del minore, che verrà quindi valutato dal Giudice al fine di stabilire la rimborsabilità o meno della somma esborsata.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois