Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlarvi di un tema spinoso, fonte di tantissimi dissidi e discussioni tra coniugi ed ex coniugi. Il caso è quello di una coppia, con figli minori, che si separa.
La casa in cui si è svolta la vita coniugale è di proprietà del marito, ma il Tribunale, disponendo che i figli andranno a vivere con la madre, assegna a quest’ultima la casa coniugale.
Il marito, tuttavia, essendo proprietario dell’immobile, continua ad accedervi liberamente, senza dare alcun preavviso alla donna, presentandosi ad ogni ora del giorno e della notte, pregiudicando notevolmente la privacy della stessa.
Ma questo comportamento è lecito?
La moglie assegnataria della casa può fare qualcosa per porre fine a queste intrusioni o il fatto che la casa sia di proprietà del marito, legittima quest’ultimo ad entrare in ogni momento?
Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell’uomo.
Secondo i Giudici, infatti, in questo caso è configurabile il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p. e ciò nonostante l’uomo sia proprietario dell’immobile cui accede.
Ma come si spiega questa decisione?
Al momento dell’assegnazione della casa coniugale, il coniuge assegnatario acquista un diritto di abitazione nella stessa, che permane fino al raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli o fino a quando gli stessi avranno raggiunto un’età tale da escludere il diritto al mantenimento.
Conseguentemente, il coniuge assegnatario avrà il domicilio esclusivo all’interno dell’abitazione: ciò significa che solo lui potrà esercitare lo ius excludendi alios, ovvero decidere chi può o non può entrare all’interno dell’abitazione, ben potendo, dunque, proibire all’ex coniuge – ancorché proprietario dell’immobile – di accedervi.
Qualora, a fronte di tale esclusione, l’ex coniuge continui ad accedervi – ad esempio asserendo di dover ancora prelevare i propri effetti personali e di avere ancora le chiavi – il coniuge assegnatario potrà quindi procedere nei suoi confronti con apposita denuncia-querela per il reato di violazione di domicilio ex art. 614 c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque si introduce – o si trattiene – nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi (giardino, garage, cantina…) contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno.
COSA NE PENSO IO?
Credo che questo caso sia emblematico per comprendere l’importanza di essere informati e quindi per la scrivente nel proprio piccolo di continuare a divulgare nel modo più semplice l’informazione affinché sia alla portata di tutti. Solo così si smetterà di dare per scontato un diritto che tale, magari, non è, ovvero di riconoscere un diritto che si riteneva non sussistere e così tutelarlo per strumenti giuridici adeguati.
Oltre a ciò, fermo restando il costante rispetto che si deve mantenere nei confronti di un provvedimento del Tribunale, ritengo che casi del genere potrebbero essere evitati facendo semplicemente uso del buon senso e del rispetto dell’altra persona che, come dico sempre, sono i pilastri fondamentali della civile convivenza.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois
Per approfondire leggi anche:
Separazione: casa a te e mutuo a me. Si può evitare?
All’ex coniuge la casa coniugale, ma comincia una nuova convivenza. Si può revocare l’assegnazione?
Ecco le novità della riforma Cartabia per separazione e divorzio
Si fa licenziare in tronco per motivi disciplinari, l’ex coniuge gli deve l’assegno da divorzio?













