Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlare con voi di una realtà purtroppo molto diffusa che continua ad essere uno dei principali argomenti di discussione nelle aule giudiziarie.
Il caso del genitore che cerca in tutti i modi di ostacolare l’altro nell’esercizio del diritto di visita è, infatti, un tema molto conosciuto sul quale, tuttavia, la giurisprudenza continua a pronunciarsi.
Con un’ultima, importantissima, sentenza, anche la Corte di Cassazione è intervenuta al riguardo sancendo che le condotte ostruzionistiche perpetrate da un genitore nei confronti dell’altro, possono sfociare nel reato di maltrattamenti in quanto colui che le pone in essere si dimostra indifferente ed incurante dei primari bisogni affettivi ed esistenziali del figlio, provocando sentimenti di sofferenza e frustrazione in quest’ultimo.
In particolare, i giudici hanno ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti, aggravato per l’essere stato commesso in presenza e in danno di minore, una donna che era arrivata addirittura a non portare più il figlio a scuola pur di impedire che incontrasse il padre, nei confronti del quale aveva reiteratamente rivolto minacce anche alla presenza di terzi.
Nella propria pronuncia, i Giudici hanno evidenziato come, secondo consolidata giurisprudenza, “integra il delitto maltrattamenti in famiglia anche la sostanziale privazione della funzione genitoriale del componente della famiglia, realizzata mediante l’avocazione delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori e lo svilimento, ai loro occhi, della figura morale dello stesso”.
Oltre a ciò, bisogna ricordare che la condotta del genitore che impedisce all’altro di vedere il figlio o comunque ne ostacola i rapporti con la prole, violando quanto è disposto nella sentenza di separazione, può essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), essendo sufficiente ai fini dell’integrazione della detta fattispecie qualsivoglia condotta subdola finalizzata ad evitare, impedire o eludere l’esecuzione del diritto di visita a nulla rilevando il fatto che il genitore agisca con il consenso del figlio minore.
Occorre inoltre tenere a mente che la condotta reiterata del genitore che impedisca all’altro di vedere i figli, o ne svaluti e svilisca la personalità e le capacità educative di fronte agli stessi, è elemento legittimante la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori.
Sul punto, di fondamentale importanza è un’altra recentissima pronuncia in forza della quale una donna non solo ha perso la responsabilità genitoriale sul figlio minore, ma è stata anche condannata al risarcimento del danno, tanto nei confronti del figlio, quanto nei confronti dell’ex marito, per aver ostacolato il loro rapporto facendo credere al ragazzo di soffrire di un disagio psicologico derivante dalla frequentazione con il padre.
COSA NE PENSO IO?
Credo che, fermo restando casi particolarmente gravi in cui il rapporto genitore-figli deve essere necessariamente contingentato nell’interesse di questi ultimi, la più importante ed efficace forma di tutela dei nostri ragazzi sia quella di lasciare che gli stessi siano liberi di vivere serenamente la loro età e, conseguentemente, di formare la propria personalità e le proprie opinioni in maniera incondizionata e scevra dalla nostra influenza.
Il nostro passato non può e non deve condizionare il futuro dei nostri figli né il giusto legame con entrambi i genitori.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.dirittoetutelafois.com.
AVV. FULVIA FOIS

















