Care lettrici e cari lettori,
questa settimana voglio parlare con voi di un caso davvero frequentissimo, le cui conseguenze sotto il profilo della responsabilità, tuttavia, sono spesso sottovalutate.
Quante volte vi è capitato, magari mentre eravate a fare un tranquillissimo giro in bicicletta, di dover sterzare bruscamente perché qualche automobilista, parcheggiato a lato della carreggiata, ha aperto improvvisamente lo sportello dell’auto incurante del vostro arrivo?
Ma cosa succede se dall’apertura della portiera derivano dei danni a terzi?
Come viene disciplinata la responsabilità in questo caso?
L’art. 157 comma 7 del Codice della Strada impone il divieto di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso o di lasciare le portiere aperte senza essersi assicurati che le predette condotte non costituiscano un pericolo o un intralcio per gli altri, pena una sanzione amministrativa da 42 euro a 173 euro.
Oltre a ciò, però, occorre tenere presente anche il nostro Codice Civile, prevede che il conducente di un veicolo deve risarcire i danni prodotti ad altri dalla circolazione del veicolo stesso, a meno che riesca a provare di aver fatto di tutto per impedire il danno.
Mettendo a sistema queste due previsioni, ne deriva che l’automobilista che apre o lascia incautamente aperta la portiera dell’auto e provoca un danno a terzi sarà ritenuto responsabile praticamente in ogni occasione dal momento che, in questi casi, oltre a non trovare applicazione la presunzione di corresponsabilità, è molto difficile riuscire a fornire la prova liberatoria.
E se ad aver aperto la portiera è stato un passeggero?
In questa ipotesi, per il principio della responsabilità solidale, il passeggero sarà considerato corresponsabile e, quindi, sarà tenuto a risarcire il danno insieme al conducente del veicolo.
Occorre però sempre tenere a mente che, oltre a rispondere in ambito civile il soggetto che ha aperto incautamente la portiera dell’auto, causando danni a terzi, potrà essere ritenuto responsabile anche in ambito penale.
Infatti, detto soggetto potrà essere denunciato dalla vittima della sua condotta per lesioni personali colpose o, qualora dall’evento derivi la morte del soggetto, peromicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, essendo oramai incontestato il fatto che nella nozione di “circolazione stradale” vada ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo.
A questo proposito, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che al fine della determinazione in capo al conducente del veicolo della responsabilità penale per omicidio colposo, non è necessario che ci sia effettivamente stato un impatto tra sportello e vittima, essendo sufficiente che l’improvvisa apertura della portiera abbia costretto la stessa a porre in essere manovre di emergenza (nel caso di specie, una brusca frenata) poi rivelatesi fatali.
COSA NE PENSO IO?
È sempre importantissimo prestare la massima attenzione quando si tratta di circolazione di veicoli dal momento che, come abbiamo visto, le conseguenze possono essere davvero molto gravi e talvolta, purtroppo, irreparabili.
Questa raccomandazione, tuttavia, va interpretata nel senso più ampio possibile e deve essere osservata attentamente da tutti gli utenti della strada, compresi pedoni, ciclisti e motociclisti che devono avere consapevolezza dei pericoli che la strada può presentare ed essere quindi particolarmente accorti, onde evitare, oltre che un danno a se stessi, anche di compromettere irreversibilmente a la vita altrui.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.
AVV. FULVIA FOIS

















