L’avvocato dei ricorrenti: “Riconosciuto il diritto dei cittadini a tutelare ambiente e proprietà”
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ROVIGO – Dopo la sentenza del Tar del Veneto che ha annullato l’autorizzazione regionale all’impianto di biometano di Sarzano (LEGGI ARTICOLO), interviene l’avvocato Marco Casellato, della rete “Lpt”, che ha assistito WWF Italia e i cittadini nel ricorso accolto dai giudici amministrativi.

Un pronunciamento che, secondo il legale, segna un passaggio rilevante non solo sotto il profilo tecnico, ma anche sul piano del riconoscimento del ruolo dei cittadini nei procedimenti che incidono sul territorio.

“Legittimazione piena dei cittadini”

La sentenza, infatti, ha innanzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità, riconoscendo la piena legittimazione dei ricorrenti e dell’associazione ambientalista ad agire contro il progetto, in quanto potenzialmente lesivo sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello economico e patrimoniale.

Un passaggio che valorizza anche l’interesse produttivo e reputazionale delle attività agricole presenti nell’area interessata.

I punti della sentenza

Nel merito, il Tar ha accolto i motivi di ricorso relativi agli aspetti agronomici e alla localizzazione dell’impianto, evidenziando criticità rilevanti.

Di seguito i passaggi della sentenza:

“9. Merita invece condivisione il terzo mezzo.

9.1. Sul presupposto per cui il territorio della Provincia di Rovigo sarebbe zona “vulnerabile ai nitrati”, con limitazioni dunque dei materiali contenenti azoto distribuibili in agricoltura, la parte ricorrente osserva che il processo produttivo dell’impianto prevedrebbe importanti quantitativi di digestato (ricco di azoto), solido e liquido, che la ditta intende utilizzare per lo spargimento agronomico.

Incrociando i dati contenuti nella documentazione fornita dalla controinteressata […] i ricorrenti sostengono che l’autorizzazione regionale sarebbe stata rilasciata in base ad elaborati contraddittori.

Mancherebbe, in particolare, la disponibilità di terreni agricoli per la distribuzione dei digestati prodotti dall’impianto […] a fronte della più ampia necessità di un’estensione agricola pari ad almeno 2.451 ha […]

La censura coglie nel segno.”

“Risulta dunque evidente che l’autorizzazione regionale è stata rilasciata sulla base di una supposta disponibilità di terreni agricoli […] invero del tutto insufficiente a sostenere il previsto ciclo produttivo […]”

“L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare ex ante la reale sostenibilità del ciclo produttivo e la chiusura della filiera del digestato […] e non affidarsi ad una prescrizione che ex post non ha l’effetto di rendere il progetto sostanzialmente sostenibile.”

Sul secondo punto accolto:

“10. È fondato anche il quarto motivo.

[…] il progetto sarebbe localizzato in “aree ad elevata utilizzazione agricola” […] ove verrebbe cioè coltivato l’“aglio bianco polesano” D.O.P. […]

[…] la normativa […] richiede […] di verificare che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta […] le tradizioni agroalimentari locali.”

“Orbene, nel caso in esame né la documentazione progettuale […] né l’istruttoria […] attestano l’effettuazione delle verifiche di compatibilità […]”

“Non basta verificare che i terreni interessati dal progetto siano esclusi dall’utilizzo per produzioni agroalimentari di qualità […] ma […] occorre una valutazione del contesto territoriale e agricolo […] e tanto non emerge dal provvedimento impugnato.”

Altri rilievi e condanna alle spese

La sentenza ha inoltre respinto altri motivi di ricorso, come avviene frequentemente nei giudizi amministrativi, ma ha comunque evidenziato criticità anche nello schema di accordo tra Comune e società proponente, in particolare sulla tempistica delle opere viarie e su aspetti legati alla sostenibilità economica degli interventi.

Infine, il Tar ha disposto la condanna alle spese processuali per i soggetti soccombenti: Comune di Rovigo, Regione Veneto e la società proponente.

“Un segnale forte”

Per l’avvocato Casellato, il pronunciamento rappresenta un segnale chiaro: “Emergono carenze strutturali nella valutazione del progetto e viene riaffermato il principio che interventi di questo tipo devono essere verificati in modo rigoroso, considerando tutte le ricadute sul territorio”.


Di seguito la motivazione integrale della pronuncia relativa all’accoglimento dei motivi 3° e 4° del ricorso:

“9. Merita invece condivisione il terzo mezzo.

9.1. Sul presupposto per cui il territorio della Provincia di Rovigo sarebbe zona “vulnerabile ai nitrati”, con limitazioni dunque dei materiali contenenti azoto distribuibili in agricoltura, la parte ricorrente osserva che il processo produttivo dell’impianto prevedrebbe importanti quantitativi di digestato (ricco di azoto), solido e liquido, che la ditta intende utilizzare per lo spargimento agronomico.

Incrociando i dati contenuti nella documentazione fornita dalla controinteressata – vale a dire la citata “Relazione tecnica di processo e biomasse approvvigionate” e la “Dichiarazione di impegno alla stipula di accordo di cessione di digestato” -, i ricorrenti sostengono che l’autorizzazione regionale sarebbe stata rilasciata in base ad elaborati contraddittori.

Mancherebbe, in particolare, la disponibilità di terreni agricoli per la distribuzione dei digestati prodotti dall’impianto, atteso il reperimento di una superficie complessiva pari a 1.300 ha, messa a disposizione dalle aziende agricole che hanno offerto dei loro terreni sottoscrivendo lettere di intenti con la proponente, a fronte della più ampia necessità di un’estensione agricola pari ad almeno 2.451 ha, attestata dalla relazione tecnica allegata al progetto.

La censura coglie nel segno.

9.2. Anzitutto va sgomberato il campo dall’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla difesa regionale.

Questa, da un lato, la sostiene rilevando che i ricorrenti non avrebbero contestato la prescrizione n. 31 del decreto di autorizzazione unica sulle modalità di utilizzo del digestato. Dall’altro lato, la resistente ritiene che i ricorrenti, comunque, non avrebbero interesse all’esame del motivo nel merito, proprio perché la prescrizione n. 31 garantirebbe l’esercizio dell’impianto solo ed esclusivamente nel rispetto della disciplina del D.M. 25.02.2016, con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha fissato «Criteri e norme tecniche generali per la disciplinaregionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato».

Le due prospettazioni non sono conciliabili, perché dal carattere (in tesi) “favorevole” per la parte ricorrente della prescrizione n. 31, non consegue di certo l’onere di contestarla in giudizio.

In ogni caso la detta prescrizione è così formulata:

«Digestato. 31. Per la digestione come sottoprodotto del digestato nel rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica definiti al Titolo IV del D.M. 25.2.2016, la ditta deve adempiere alle disposizioni contenute nel Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 e s.m.i.; in caso di mancato rispetto di tale disposizione il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente».

La prescrizione si limita dunque a precisare che il trattamento del digestato come sottoprodotto presuppone il rispetto delle regole regionali (tra l’altro) sull’utilizzo agronomico dello stesso, chiarendo che in caso contrario il digestato diviene un rifiuto e va pertanto gestito come tale.

In altri termini, maggiormente aderenti al contenuto del motivo in esame, la prescrizione ammonisce la controinteressata sul fatto che in caso di mancato rispetto delle disposizioni regionali poste a tutela delle zone vulnerabili ai nitrati, com’è quella che interessa lo stabilimento di biometano qui in esame, il digestato cessa di essere un sottoprodotto divenendo automaticamente un rifiuto, e dunque imponendo di gestirlo in quanto tale, con tutte le conseguenze del caso (evidentemente) anche in punto di qualificazione dell’impianto.

In questi termini la ricorrente non aveva dunque alcun onere di impugnare specificamente la prescrizione in esame, che evidentemente riguarda “a valle” il processo di gestione del sottoprodotto richiamando l’attenzione sulla necessità chel’Apis Ro1 si attenga ad un uso agronomico corretto del digestato.

L’eccezione di inammissibilità è pertanto infondata.

9.3. Tuttavia essa contribuisce a mettere in luce l’illegittimità dell’autorizzazione unica sotto i divisati (dalla parte ricorrente) aspetti del difetto di presupposto e della sua manifesta illogicità e contraddittorietà.

Come infatti rilevato nel ricorso introduttivo, il titolo abilitativo è stato rilasciato sulla base delle informazioni contenute nei seguenti elaborati di progetto:

– la “Dichiarazione di impegno alla stipula di accordo di cessione di digestato”, datata 11 dicembre 2023 (doc. 29 della ricorrente), con la quale il legale rappresentante della controinteressata si è impegnato a stipulare accordi di cessione di digestato con le aziende che, in tal senso, hanno sottoscritto lettere di intenti fornendo la disponibilità al ricevimento del materiale per una superficie di spandimento complessivamente pari a 1300 ha;

– la già citata “Relazione tecnica di processo e biomasse approvvigionate”, che nell’affrontare il tema del “bilancio del digestato” attesta (a pag. 13) la necessità di una superficie di spandimento del digestato prodotto di complessivi 2.451 ha (considerando la somma degli ettari per lo spandimento della frazione solida, per 1675 ha, e di quella liquida, per 776 ha).

Risulta dunque evidente che l’autorizzazione regionale è stata rilasciata sulla base di una supposta disponibilità di terreni agricoli, per la distribuzione dei digestati prodotti, invero del tutto insufficiente a sostenere il previsto ciclo produttivo nel rispetto delle prescrizioni regionali sulla produzione e utilizzazione agronomica del digestato in aree vulnerabili ai nitrati.

L’autorizzazione non resta immune nemmeno dai profili di manifesta illogicità e contraddittorietà sollevati con il terzo mezzo.

Essa, infatti, ha autorizzato il progetto della controinteressata nonostante questo presenti un’evidente carenza strutturale, che al tempo del rilascio del titolo non costituiva una variabile fisiologica e/o un rischio eventuale della progettazione controllabile in fase gestionale, ma un esito prevedibile e certo sulla base della documentazione progettuale, che come detto attesta la mancanza di ettari di terreno a “copertura” della capacità dell’impianto dichiarata dal suo proponente.

L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare ex ante la reale sostenibilità del ciclo produttivo e la chiusura della filiera del digestato, e non affidarsi ad una prescrizione che ex post non ha l’effetto di rendere il progetto sostanzialmentesostenibile.

Non ha pregio l’assunto della Apis Ro1 secondo il quale la verifica delle superfici agricole ove distribuire il digestato non sarebbe un requisito richiesto in sede di autorizzazione dell’impianto che lo produce.

È invece evidente che esso attiene, oltreché alla sostenibilità del progetto proposto, anche ad aspetti qualificanti dell’iniziativa, quali sono la qualificazione del digestato, atteso che è la stessa Amministrazione regionale a chiarire che in caso di mancato rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica richiesti dal D.M. 25 febbraio 2016 e dalla d.G.R.V. n. 813/2021 il digestato andrà gestito come rifiuto, e

la stessa natura dell’impianto, che oltre al biometano, finirebbe per produrrebbe rifiuti.

Da qui la fondatezza del terzo mezzo.

10. È fondato anche il quarto motivo.

10.1. I ricorrenti deducono che il progetto sarebbe localizzato in “aree ad elevata utilizzazione agricola” individuate dal P.T.R.C., e in particolare in una zona agricola caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità, ove verrebbe cioè coltivato l’“aglio bianco polesano” D.O.P., che sarebbe l’unica produzione di

origine protetta dell’intera provincia di Rovigo. Questa circostanza avrebbe imposto un’attenta istruttoria al fine di comprendere se l’installazione dell’impianto possa o meno compromettere, o in qualche modo interferire, con le tradizioni agroalimentari locali.

Difatti lo stabilimento rientrerebbe (anche) nel novero degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e l’art. 12, comma 7°, del D.Lgs. n. 387/2003 imporrebbe di tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

A sua volta il punto 16.4. del D.M. 10 settembre 2010, applicativo del citato art. 12, richiederebbe di verificare che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalledisposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.

La Regione Veneto non avrebbe approfondito tali tematiche, nonostante il fatto che l’impianto occupi quasi 10 ettari di superficie agricola, preveda, per il funzionamento impiantistico, il prelievo di ben 25.000 mc. di acqua dalla faldasotterranea, e scarichi le acque di risulta dei trattamenti e piovane nel canale “Commissaria”, ad oggi utilizzato per il prelievo di acqua irrigua da destinare a colture agricole biologiche.

Tali circostanze farebbero ipotizzare conseguenze significative sull’equilibrio e sul livello della falda freatica disponibile per le colture, oltreché un pregiudizio certo alla qualità dell’acqua irrigua e altresì una probabile preclusione dell’irrigazione di colture agricole destinate a consumo alimentare.

La mancanza di istruttoria sulla tematica della potenziale compromissione od interferenza dell’impianto con le produzioni agroalimentari locali vizierebbe l’autorizzazione unica.

La censura è persuasiva

10.2. Anzitutto non è condivisibile l’eccezione della difesa regionale per la quale la doglianza sarebbe inammissibile per genericità e in quanto tesa a sindacare la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.

Al contrario, il motivo di gravame espone con sufficiente chiarezza e specificità le tesi che sorreggono il dedotto difetto di istruttoria, e come si dirà subito l’assenza di una motivazione che comprovi l’effettuazione della verifica che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, consente di sindacare ab externo la discrezionalità tecnica.

10.3. Ciò posto, ai sensi dell’art. 12, comma 7°, del D.Lgs. n. 387/2003, «gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14»

Il punto 16.4. del D.M. 10 settembre 2010, con disposizione di tenore analogo, prevede che «Nell’autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l’insediamento e l’esercizio dell’impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».

Si tratta di disposizioni che pur escludendo l’esistenza, sia a livello di norma primaria che a livello regolamentare, di un divieto di ubicazione degli impianti in zona a vocazione agricola, richiedono, tuttavia, lo svolgimento di una istruttoria specificamente orientata a valutare (nel caso di specie) se l’installazione dell’impianto in un’area interessata da produzioni agroalimentari di qualità possa o meno compromettere, o in qualche modo interferire, con la particolare tutela delle tradizioni agroalimentari locali.

Ora, il ricorrente ha dimostrato che il sito di localizzazione dell’impianto di biometano è incluso tra le aree che il P.T.R.C. qualifica come “ad elevata utilizzazione agricola”, e parimenti ha provato che si tratta di una zona agricola diproduzione dell’“aglio bianco polesano” DOP.

In questo senso il doc. n. 7, allegato al ricorso, attesta ad esempio che l’azienda agricola del ricorrente Tovo Massimo, sita a poca distanza dal sito che si prevede occuperà quasi 10 ettari di superficie agricola, è certificata per la produzione ed etichettatura di prodotti biologici, tra i quali l’aglio bianco, con relativa attestazione di rispetto delle condizioni di produzione, confezionamento etichettatura di cui al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “aglio bianco polesano”.

Orbene, nel caso in esame né la documentazione progettuale della controinteressata né tantomeno l’istruttoria prodromica al rilascio dell’autorizzazione impugnata, attestano l’effettuazione delle verifiche di compatibilità e/o di non interferenza prescritte dalla normativa poco sopra citata.

Contrariamente a quanto sostengono le difese dell’Amministrazione e della controinteressata, non basta verificare che i terreni interessati dal progetto siano esclusi dall’utilizzo per produzioni agroalimentari di qualità, atteso che lanormativa invocata dai ricorrenti impone di effettuare una valutazione del contesto territoriale e agricolo entro il quale il sito e l’impianto vengono a collocarsi al fine di predicarne la compatibilità complessiva, e tanto non emerge dal provvedimento impugnato.

Da qui la fondatezza del quarto mezzo”.

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