Casa familiare in comodato, si può chiedere la restituzione dell’immobile quando si vuole?

All'inizio generosi verso la coppia di sposi, poi dopo la separazione rivogliono la casa indietro. L'avv. Fulvia Fois del Foro di Rovigo affronta la questione

Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di un tema molto interessante e davvero diffuso, in merito al quale, tuttavia, permangono sempre tante incertezze.

Sto parlando del comodato della casa familiare, che si ha quando i genitori o i parenti di uno dei coniugi offrono gratuitamente agli sposi un immobile affinché gli stessi lo utilizzino come casa familiare.

Il comodato è infatti il contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta.

Poiché oggetto del comodato possono essere anche beni immobili, è frequente che i genitori diano in comodato ai figli un’abitazione affinché vi abitino con la propria famiglia.

Ma cosa succede se poi il figlio si separa e, in fase di separazione, la casa viene assegnata all’altro coniuge affinché vi viva con i figli?

Il codice civile ci dice che il contratto di comodato è temporaneo e che il termine di scadenza viene individuato dalle parti o desunto dall’uso per cui la cosa viene concessa in comodato.

Se, invece, non è individuato un termine, il comodante potrà chiedere la restituzione del bene in qualsiasi momento.

Questo, però, non è automatico in caso di separazione e assegnazione della casa data in comodato all’altro coniuge, ipotesi in cui il comodante potrebbe trovarsi in difficoltà.

La giurisprudenza ha infatti evidenziato che, “qualora il comodante chiedesse il rilascio dell’immobile, il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare” (Cass. SU n. 20448/2014).

In questo caso, infatti, la casa assumere una determinata destinazione d’uso, con la conseguenza che il comodato viene meno solo con il venir meno delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile.

Il coniuge assegnatario della casa coniugale, dunque, rimane comodatario in quanto il comodato “sopravvive” alla crisi coniugale e ciò in quanto l’immobile ha sempre avuto, come propria destinazione, quella di essere casa familiare.

In questa ipotesi, dunque, se il comodato era a tempo indeterminato, l’unica possibilità per il comodante è quella di chiedere il rilascio dell’immobile adducendo la sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevisto.

COSA NE PENSO IO?

Come abbiamo visto, la più copiosa giurisprudenza ritiene che il coniuge assegnatario mantenga la qualità di comodatario della casa familiare anche dopo la separazione.

Sul punto, tuttavia, non mancano pronunce giurisprudenziali di senso opposto che, seppur più risalenti nel tempo rispetto a quelle esaminate, sono comunque espressione della necessità di valutare caso per caso l’opportunità di mantenere o meno il comodato, anche tenendo conto della condotta serbata dal coniuge assegnatario (pensiamo, ad esempio, all’inizio di una nuova convivenza proprio all’interno di quell’immobile), onde evitare conseguenze ingiuste ed ingiusti approfittamenti.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail foislegalsolutions2.22@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

5 Comments
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