Care lettrici e cari lettori, questa settimana voglio parlarvi di una questione molto dibattuta soprattutto alla luce di sempre nuovi fenomeni sociali che pongono le basi per questioni giuridiche di non scarsa importanza.
Prendiamo ad esempio il cosiddetto “Catcalling”, termine moderno con il quale stiamo ad indicare le vecchie “molestie da strada” ovvero tutti quei comportamenti inopportuni e sgradevoli che le donne si trovano a dover sopportare durante una passeggiata o una semplice uscita.
Pensiamo ad esempio a fischi, apprezzamenti poco eleganti, frasi a sfondo sessuale, gesti o versi da parte di sconosciuti che semplicemente incontriamo per strada o, purtroppo, come tante volte succede, anche da parte di persone che conosciamo bene.
Questi gesti, che per secoli sono stati considerati “normali”, hanno dato vita a profonde riflessioni dopo che, sulla scia dello sdegno suscitato daalcune donne dello spettacolo che hanno manifestato la propria insofferenza e il proprio disgusto a fronte dei continui fischi durante le proprie attività quotidiane, hanno portato a chiedersi non solo se sia pensabile che tali condotte possano considerarsi normali, ma anche se possa parlarsi di reato.
Sul punto la giurisprudenza si è sempre dimostrata tranchant condannando, almeno in via maggioritaria, tutti quegli atteggiamenti – tra cui anche le battute a sfondo sessuale – suscettibili di ingenerare un senso di disagio o timore nelle vittime.
L’art. 660 del Codice Penale prevede infatti il reato di molestia o disturbo alle persone, prevedendo l’arresto fino a 6 mesi o l’ammenda fino ad euro 516 per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo.
Come al solito, la realtà trova sempre il modo di superare i rigidi schemi codicistici, con il risultato che la giurisprudenza ha riconosciuto la sussistenza del reato in tantissimi casi, anche relativi a quelli che, per troppo tempo, sono stati sminuiti a semplici apprezzamenti.
Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che integra il reato di molestie o disturbo alle persone la condotta consistente nel rivolgere alla persona offesa battute a sfondo sessuale ed insistenti domande attinenti alla sua sfera intima, essendo irrilevante l’atteggiamento tenuto dalla vittima in proposito.
La Suprema Corte ha infatti più volte evidenziato che “il reato di molestie commesso assillando la parte lesa con ossessivi riferimenti alle abitudini sessuali di questa non è escluso dal fatto che l’interlocutore assuma con il molestatore un tono confidenziale rivolgendogli del tu e consentendo a questi di fare altrettanto poiché tale comportamento non può essere interpretato come di acquiescenza o comunque attenuare nell’autore delle molestie la consapevolezza della illiceità della propria condotta”.
COSA NE PENSO IO?
Da quanto sopra esposto, è evidente che non vi sia alcun dubbio circa la rilevanza penale che questi atteggiamenti – che accompagnati da un contatto fisico non casuale con la vittima possono integrare anche il reato di violenza sessuale – possono avere.
Quello che rimane dubbio, invece, è la presa di coscienza da parte dei cittadini – tanto uomini, quanto donne – della gravità e dell’intollerabilità di queste condotte, ragion per cui si rende necessario un profondo intervento a livello sociale che, sgretolando la bieca convinzione che l’apprezzamento, per quanto pesante, susciti sempre piacere nella vittima, ponga invece l’accento sulla sensibilità della stessa.
Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.
Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.
Avv. Fulvia Fois


















