OCA MARINA (Rovigo) – La società Zona Marina Calcio 2011 il 1° novembre 2025 ha proposto reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso al provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione di Rovigo (LEGGI ARTICOLO) con la Sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di Zona Marina Calcio 2011-Sampietrese 0-3, come disposto dall’art. 53 Noif.
Risulta dagli atti ufficiali che al 43’ minuto del primo tempo, sul risultato di 0-3, in seguito alla segnatura della terza rete da parte della società Sampietrese, si udiva chiaramente la forte esplosione di un petardo nella zona antistante la tribuna, fuori dal terreno di gioco. Il materiale pirotecnico era stato lanciato dai sostenitori della squadra ospite. Lo scoppio ravvicinato al pubblico provocava lo stordimento di una persona tra gli spettatori. L’arbitro ha sospeso temporaneamente la gara. Richiesto l’intervento dell’ambulanza e della forza pubblica, l’ordine è stato ripristinato e l’arbitro ha ritenuto che si potesse riprendere la gara.
La società ospitante, visto l’episodio occorso al proprio spettatore, non riteneva che i propri atleti fossero nelle condizioni psicologiche e ambientali ideali per continuare il gioco e presentava attestazione scritta a firma del presidente della società medesima, manifestando la volontà di non proseguire l’incontro.
La società Zona Marina Calcio 2011 nel proprio reclamo chiede l’annullamento della sconfitta a tavolino per 0-3 e la ripresa dell’incontro dal minuto di sospensione. Espone inoltre in modo cronologico il susseguirsi degli eventi e conclude affermando che la sospensione della gara sarebbe stata una scelta dell’arbitro presa fin da subito, non appena successo il fatto; evidenzia inoltre che sarebbe stato inoltre impossibile riprendere la gara entro un tempo ragionevole per la presenza delle forze dell’ordine e a causa dell’impianto sprovvisto di omologazione per le partite in notturna.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo presentato dalla società Zona Marina Calcio 2011; visti gli atti del procedimento; sentita la società nelle persone del presidente Massimo Baratella, vice presidente Corrado Crepaldi e segretario Marco Crepaldi; sentito il direttore di gara, il quale ha dichiarato di non essersi effettivamente accertato se sussistevano o meno le condizioni per la ripresa del gioco, al di là della volontà della squadra ospitante, posto che la squadra del Zona Marina non voleva comunque riprendere la gara in quanto la persona colpita era il padre del portiere, che erano nel frattempo sopraggiunte l’ambulanza, i carabinieri nonché la Digos (interessata per il tipo di ordigno esploso), autorità che risultavano ancora in loco quando l’arbitro ha deciso di lasciare il campo;
ritenuto che il comportamento del direttore di gara non risulta chiaramente indicativo di una sua volontà di riprendere immediatamente il gioco e che comunque per sua stessa ammissione non ha verificato se esistessero o meno le condizioni oggettive per farlo, da cui deriva che non può essere imputata alla società ospitante la mancata ripresa della gara.
Accoglie il reclamo della società Zona Marina e riforma parzialmente la decisione del Giudice Sportivo annullando la sanzione della perdita della gara a carico della reclamante e disponendo la prosecuzione della stessa dal 43’ del primo tempo con il risultato fino a quel momento acquisito sul campo a nuova data che verrà comunicata alle società dalla Delegazione provinciale di Rovigo.













