ROVIGO – Quella della Corte Federale d’Appello della Fir è una pietra tombale su una vicenda giudiziaria quantomeno curiosa nei tempi in cui si è sviluppata. La parola fine alla questione della “matricola violenta”, che aveva interessato dirigenti, allenatori ed atleti della Monti Junior Rovigo nel 2018, l’ha messa la Corte presieduta dall’avvocato Andrea Caranci, e dai giudici componenti Luigi Caso e Andrea Segato.
L’udienza finale si è tenuta il 21 dicembre 2023, la Procura federale aveva fatto ricorso alla Sentenza di primo grado che aveva sollevato una questione procedurale. La Corte Federale d’Appello è entrata nel merito, richiamando un principio cardine della Giustizia sportiva, che deve essere indipendente da quella Ordinaria. Non solo, la Corte ha richiamato principi fondamentali sul giusto “processo”, un caso non può essere riaperto senza novità eclatanti, ma soprattutto la Procura doveva procedere quando i fatti sono avvenuti, e non 5 anni dopo, attendendo le carte dalla Procura della Repubblica di Rovigo.
In sintesi la Sentenza ha rigettato il ricorso Procura federale rappresentata dall’avvocato Fabio Pennisi (da sottolineare, per completezza d’informazione, che l’indagine dell’epoca, e la conseguente archiviazione, era stata fatta dal suo precedessore).
Sul banco degli imputati c’erano l’ex tecnico della Monti Junior Rovigo U18 Joseph Michael McDonnel (per tutti Joe McDonnell), rappresentato dall’avvocato Edoardo Alesse, Massimiliano Boaretto ed Andrea Rossetto, rappresentati dall’avvocato Elena Petracca. Andrea Rossetto era l’unico presente tra i tre chiamati in causa, ha anche preso la parola, entrando nel merito della questione, a ruota anche i legali che hanno sottolineato il fatto che il caso era già stato archiviato, e poi riaperto a distanza di anni, senza motivo. La Corte ha ascoltato con interesse. L’anomalia sul caso di specie, è che i tre non risultavano più tesserati al momento della riapertura del caso, già archiviato in precedenza. Per gli altri protagonisti della vicenda, era intervenuta la Prescrizione (LEGGI ARTICOLO).
La squadra di rugby giovanile stava tornando il 7 ottobre 2018 dalla trasferta, per due scatta la cosiddetta “matricola”. Una sorta di iniziazione per l’esordio dei giocatori che avanzano di categoria. Usanza che è sempre esistita nel mondo del rugby. Il primo viene fatto camminare sul pullman con i pantaloni calati, il secondo si rifiuta, allora la squadra predispone il quiz.
Domande a cui il minore non è riuscito a rispondere, rimediando degli schiaffoni come fosse un pulsante. Allenatori e dirigenti, come al solito nelle trasferte in pullman, erano seduti davanti e non si sarebbero accorti di nulla, il fatto in questione è avvenuto negli ultimi posti.
Una volta arrivato a casa, la madre del minore si accorge dei lividi e presenta denuncia. Nell’inchiesta ci finiscono alcuni compagni di squadra, alcuni all’epoca dei fatti erano maggiorenni). L’accusa era di lesioni volontarie, indagati anche allenatori, dirigenti e accompagnatori per non aver impedito l’accaduto. La vicenda giudiziaria si chiude prima di arrivare a processo. In due sono usciti ben prima, in quanto non erano materialmente presenti alla trasferta, gli altri hanno raggiunto un accordo stragiudiziale (indennizzo alla parte lesa), e il 7 ottobre ottobre 2020 è intervenuta la remissione della querela. Per la Giustizia ordinaria Italiana la vicenda è chiusa, per quella Federale solo dio 5 anni.
In merito alla questione relativa alla procedibilità dell’azione a distanza di anni dagli accadimenti, la Procura Federale ha sostenuto la legittimità della riattivazione del procedimento disciplinare alla luce di quanto emerso dal fascicolo delle indagini penali, finalmente reso disponibile nel 2023. Secondo l’Ufficio reclamante, giusta l’art. 81.5 del R.d.G., la riapertura delle indagini è consentita quando emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza
Tali nuovi fatti sono stati individuati nella lettera di scuse formulate dai compagni di squadra all’indirizzo della vittima, nelle dichiarazioni da questi rese ai Carabinieri, nelle sommarie informazioni di un giocatore, nel referto ospedaliero, nella denuncia querela presentata dalla madre della vittima del fatto, nelle fotografie raffiguranti le lesioni patite dalla vittima della “matricola”, nel risarcimento del danno riconosciuto al giovane dagli aggressori e dagli stessi deferiti, e nell’archiviazione del procedimento penale intervenuta in ragione della remissione della querela e della riparazione del danno (per effetto del quale in sede penale è stata esclusa la sussistenza delle aggravanti e la procedibilità d’ufficio).
La difesa dei deferiti, dal proprio canto, ha contestato la sussistenza di elementi di novità tali da giustificare la riapertura dell’attività disciplinare a distanza di anni, evidenziando come l’identità dei soggetti coinvolti nella vicenda, la natura delle conseguenze patite dal giovane atleta vittima della matricola, l’esistenza della denuncia-querela sporta dalla madre di quest’ultimo fossero ben disponibili alla Procura Federale che, pertanto, avrebbe potuto e dovuto dare corso alle attività di competenza sin dal 2019.
L’assenza di elementi nuovi aventi carattere rilevante precluderebbe, In sintesi, di considerare legittima la odierna iniziativa.
La Procura Federale ha reclamato deducendo che l’azione è stata esercitata tempestivamente. Il 7° giorno dall’invio dell’avviso di conclusione delle indagini (considerata la sospensione dei termini per il mese di agosto) cadeva domenica 3 settembre 2023 e pertanto – ex art. 155 c.p.c. – doveva intendersi prorogato al successivo 04 settembre.
L’azione promossa il 4 ottobre, dunque, sarebbe tempestiva in quanto esercitata entro la scadenza del 30° giorno.
La Corte conviene con quanto dedotto in merito dalla Procura e, pertanto, riforma la decisione del Tribunale, affermando che non vi è stata improcedibilità dell’azione per inosservanza del termine perentorio. Anche l’eccezione relativa alla prescrizione dell’azione deve essere rigettata.
Invero, è dedotto, documentato e non contestato, che i soggetti sottoposti a giudizio non siano stati tesserati per una stagione (Mc Donnel nel 2022/2023; Boaretto nel 2018/2019; Rossetto nel 2020/2021), evento che per ciascuno di essi ha interrotto il decorso del termine prescrizionale, sì da rendere attualmente esercitabile – ex art. 16, comma 6 – l’azione disciplinare nei rispettivi confronti.
Superate le questioni di procedibilità sopra trattate, la Corte ha, quindi, esaminato nel merito la vicenda.
E proprio sul merito la Corte di Appello Federale critica i modi e i tempi dell’indagine della Procura.
“La norma che consente la riapertura delle indagini, dopo l’archiviazione, va inquadrata nel più ampio ambito della disciplina dell’attività della Procura federale.
Centrale il l° comma dell’art. 84 R.d.G. che sanCIsce l’obbligatorietà di attivazione in capo all’Ufficio inquirente, una volta acquisita una notizia rilevante ai fini disciplinari: “Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia”.
I commi successivi stabiliscono la durata delle indagini, la possibilità di ottenere proroghe per la loro conclusione, l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini”.
Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 17/2022) hanno stabilito – così la massima – che: “La fissazione di termini certi nello svolgimento del procedimento che conduce all’incolpazione ha non solo lo scopo di assicurare uno svolgimento rapido del procedimento, ma innanzi tutto quello di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, evitando che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l’azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la l’infrazione. Per queste ragioni, la fase procedimentale antecedente al deferimento non può essere rimessa alla discrezionalità del Procuratore Federale, ma deve seguire un percorso temporale ridotto, certo e commisurato alle esigenze istruttorie, secondo una valutazione astratta e di massima. Di tal chè, nel ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelli di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell’indagato e, dunque, di giustizia sostanziale, i termini ex artt. 44, comma 4, 45 comma 1, e 47, comma 3, Cgs Coni devono ritenersi perentori con la conseguenza che la loro mancata osservanza determina la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l’inefficacia degli atti compiuti”.
“L’art. 81, co. 5, del Regolamento di Giustizia – che consente la riapertura d’ufficio delle indagini anche dopo il provvedimento di archiviazione “nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza” – presuppone, ad avviso della Corte, che l’archiviazione sia stata preceduta da adeguata attività di indagine da parte dell’Ufficio.
In altri termini, l’emersione di nuovi fatti o circostanze deve attenere a elementi la cui mancata conoscenza non sia dipesa da negligenza della stessa Procura nello svolgimento degli atti di indagine.
Nel caso di specie, dall’esame della richiesta di archiviazione presentata nel 2019 dal Sostituto Procuratore allora in carica, emerge che le uniche attività poste in essere hanno avuto ad oggetto la (sola) acquisizione: (1) della denuncia querela presentata dalla madre del minore vittima della “matricola”, (2) della corrispondenza tra Procura Coni e Procura della Repubblica e (3) delle “schede tesseramento”.
Non consta alcuna iniziativa “attiva” da parte dell’Ufficio per accertare lo svolgimento dei fatti e le responsabilità soggettive, in modo tale da poter sostenere l’accusa in giudizio, ed acquisire quegli stessi elementi che, oggi, la Procura valorizza all’ esito della disamina del fascicolo delle indagini penali.
Il Sostituto Procuratore nel 2019, anziché attivarsi, ritenne opportuno, sostanzialmente, “delegare” all’Autorità statale ogni approfondimento che, pure, sarebbe stato possibile e doveroso cercare di ottenere in completa autonomia”.
“Nell’ordinamento processuale sportivo non esiste una norma che imponga la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale avviato per il medesimo fatto, né che consenta al soggetto tesserato, anche se sottoposto ad indagini, di non collaborare con glI: organi di giustizia sportiva nell‘accertamento dei fatti. Infatti, se esistesse il principio per cui, in pendenza di processi o di inchieste penali fino alla conclusione delle stesse, il tesserato possa sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di affiliazione con una federazione sportiva, si svuoterebbe di ogni significato la giurisdizione del Coni e delle entità giuridiche ad esso affiliate” (decisione dell’8 marzo 2016 n. 11).
In altra pronuncia (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 agosto 2016 n. 37) è stabilito che: “In virtù del principio cardine di autonomia dell’ordinamento sportivo, il procedimento disciplinare non può e non deve essere sospeso, salvo il caso dell’articolo 39, ultimo comma, Cgs del Coni in pendenza di processo penale per i medesimi fatti. Ne consegue che il giudice sportivo non è vincolato alla decisione penale e può in assoluta autonomia liberamente valutare le prove raccolte nel processo penale”.
In quest’ottica, dunque, il Collegio si è interrogato circa la sussistenza dei presupposti, prima, per la archiviazione delle attività di indagine nel 2019 e, quindi, per la riapertura delle indagini e del rinvio a giudizio nel 2023. Entrambe le questioni non hanno trovato riscontro positivo.
Ad avviso della Corte, difatti, la Procura Federale nel 2019 non avrebbe dovuto (e, potuto) richiedere l’archiviazione del caso, se non dopo aver svolto nei tempi assegnati dalle norme regolamentari quelle attività di indagine che avrebbero potuto portare ad un tempestivo rinvio a giudizio dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni disciplinari, non avendo la “parallela” attività della Procura della Repubblica natura ostativa al loro espletamento.
Caso chiuso.

















