L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema dell’assegno divorzile, un argomento di estrema rilevanza e importanza soprattutto in relazione alla sua sussistenza e al suo ammontare, in caso di morte del soggetto obbligato

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlarvi di un argomento che è tema di tantissime domande che mi vengono poste quando si tratta di divorzio.

Molti, infatti, mi chiedono “Avvocato, corrispondo l’assegno divorzile alla mia ex moglie, se muoio, lei può pretendere qualcosa dai miei eredi?” o ancora “Avvocato ma se ho diritto all’assegno di divorzio e il mio ex marito muore, perdo il diritto a continuare a percepirlo?”.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che il coniuge divorziato, a differenza di quello solamente separato, perde qualsiasi diritto successorio nei confronti dell’ex, quindi se uno degli ex coniugi muore, l’altro non erediterà alcunché.

Normalmente, l’assegno di divorzio non è trasmissibile agli eredi, il che significa che se il soggetto obbligato muore, il beneficiario non potrà chiedere agli eredi dello stesso di provvedere in prima persona al pagamento del suo assegno di divorzio.

Quindi gli eredi del soggetto obbligato al pagamento dell’assegno di divorzio ben potranno accettare l’eredità senza temere che il beneficiario possa esigere qualcosa da loro.

Tuttavia, il nostro ordinamento prevede comunque uno strumento di tutela per il coniuge che, pur non potendo ereditare dall’ex coniuge deceduto e dal quale aveva già divorziato e percepiva l’assegno divorzile prima della sua morte.

In questo caso, il soggetto interessato può chiedere, con apposita istanza al Tribunale, che gli sia riconosciuta la corresponsione di un assegno periodico a carico dell’eredità.

Questo, però, purché sussistano determinati presupposti, ad esempio il soggetto interessato deve essere titolare di un assegno divorzile e deve trovarsi in stato di bisogno, per tale intendendosi la mancanza delle risorse necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, con contestuale impossibilità per lo stesso di procurarsele autonomamente.

Ma cosa succede, invece, se il soggetto obbligato muore in corso di causa?

In questo caso, il soggetto interessato, ovvero quello che verosimilmente beneficerà dell’assegno, può chiedere che la causa prosegua nei confronti degli eredi, i quali dovranno versare la quota di mantenimento per il periodo intercorrente dal deposito del ricorso per il divorzio e sino alla data del decesso del coniuge.

La Cassazione, infatti, ha chiarito che qualora vi sia una pronuncia parziale di divorzio e sia stata disposta la prosecuzione del giudizio per la valutazione circa l’attribuzione dell’assegno divorzile e la determinazione del suo ammontare, se il coniuge astrattamente tenuto alla corresponsione dell’emolumento viene meno nel corso del giudizio, questo potrà proseguire nei confronti degli eredi, così da poter accertare la debenza dell’assegno sino al momento del decesso del coniuge obbligato.

Diverso, invece, il caso in cui l’assegno divorzile sia stato determinato in una sentenza passata in giudicato.

In questa ipotesi, nel caso in cui il soggetto obbligato non abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, viene a configurarsi un debito maturato in vita che passa agli eredi e che, quindi può essere fatto valere contro di loro dall’ex coniuge con il pignoramento.

COSA NE PENSO IO?

Credo che il tema dell’assegno divorzile, soprattutto in relazione alla sua sussistenza e al suo ammontare in caso di morte del soggetto obbligato, sia sempre un argomento di estrema rilevanza e importanza.

Credo che la possibilità di proseguire il giudizio nei confronti degli eredi del coniuge astrattamente obbligato sia uno strumento di garanzia e di tutela per tutte quelle persone che, pur avendo diritto al percepimento dell’assegno divorzile, rischiano di veder sfumare la possibilità di percepire un seppur minimo contributo – spesso anche simbolo e sinonimo di rivalsa – per il solo venir meno dell’ex coniuge.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.it.

AVV. FULVIA FOIS

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