ROVIGO – Un autovelox non omologato, un verbale annullato e una sentenza che lascia aperto il dibattito sulla tutela dei cittadini. È quanto emerge da una decisione del Giudice di Pace di Rovigo del 27 gennaio 2026, che ha accolto il ricorso presentato contro una multa elevata dal Comune di Giacciano con Baruchella.
Secondo quanto reso noto dall’associazione Altvelox, il giudice ha riconosciuto che l’accertamento della violazione era stato effettuato con un dispositivo solo approvato ma non omologato, requisito invece richiesto dall’articolo 142 del Codice della Strada. La decisione richiama anche un principio già affermato dalla Corte di Cassazione: l’approvazione di un apparecchio non è equivalente alla sua omologazione, passaggio indispensabile per la validità delle rilevazioni.
Sulla base di questo principio, il giudice ha quindi annullato il verbale, riconoscendo che le rilevazioni erano state effettuate con un’apparecchiatura “priva della prescritta omologazione”.
La questione delle spese
Se sul piano giuridico il quadro appare chiaro, la parte più controversa della decisione riguarda invece le spese processuali.
Nonostante l’accoglimento integrale del ricorso, la sentenza ha stabilito la compensazione delle spese tra le parti, lasciando quindi ciascuno a sostenere i propri costi. Il giudice ha motivato la scelta facendo riferimento alla presenza di alcune espressioni considerate eccessive nel ricorso e alla complessità della questione giuridica, su cui in passato si sarebbero registrati orientamenti contrastanti.
In sostanza, il cittadino ottiene l’annullamento della multa ma non il rimborso delle spese sostenute per difendersi.
Secondo Altvelox si tratta di una conclusione “gravemente disarmonica”, perché l’illegittimità dell’accertamento è stata riconosciuta nel merito, mentre la mancata condanna dell’ente alle spese finirebbe per penalizzare comunque il cittadino che ha avuto ragione.
Il confronto con il caso di Sanremo
A rendere ancora più evidente la divergenza interpretativa è un altro caso analogo deciso dal Giudice di Pace di Sanremo.
Nella sentenza n. 13/2026, relativa sempre a un verbale basato su uno strumento approvato ma non omologato, il giudice ha annullato la sanzione e ha condannato il Comune sia al pagamento delle spese processuali sia a una sanzione per lite temeraria.
Secondo quella decisione, continuare a difendere in giudizio verbali fondati su apparecchi privi di omologazione, nonostante l’orientamento consolidato della Cassazione, configurerebbe un abuso del processo. Per questo il Comune è stato condannato a pagare 500 euro alla controparte e altri 500 euro alla Cassa delle Ammende.
Il contrasto tra i due casi è evidente: a Sanremo la resistenza del Comune viene ritenuta temeraria, mentre a Rovigo l’attenzione della sentenza si concentra soprattutto sui toni utilizzati nel ricorso difensivo del cittadino.
L’iniziativa dell’associazione
Proprio alla luce di questa differenza di trattamento, Altvelox ha annunciato il deposito di una denuncia querela e di un esposto istituzionale indirizzato al Presidente della Repubblica e al Consiglio Superiore della Magistratura.
L’associazione chiede che vengano valutati i profili della decisione e della gestione del procedimento, ritenuti potenzialmente lesivi del diritto di difesa e della parità di trattamento tra cittadino ed ente pubblico.
Nel frattempo Altvelox ribadisce che continuerà a contestare l’utilizzo di apparecchi di rilevazione della velocità non omologati. Secondo l’associazione, i controlli di velocità sono legittimi solo quando rispettano pienamente la legge: in caso contrario, non si tratta più di sicurezza stradale, ma di un problema di legalità.

















