Ruba e diffonde contenuti hot da OnlyFans: commette reato di revenge porn?

L'avvocato del Foro di Rovigo Fulvia Fois affronta il tema della diffusione di contenuti sessualmente espliciti da parte dell'ex al termine di una relazione

Care lettrici e cari lettori,

questa settimana voglio parlarvi di un tema molto interessate che sta facendo sorgere disquisizioni sociali e giuridiche di non poco conto.

Da qualche mese si sente molto parlare di OnlyFans, ovvero di un sito web, inizialmente nato per creare e divulgare contenuti culturali e artistici a pagamento, poi trasformatosi in un sito “per adulti” in cui uomini e donne creano volontariamente file multimediali, spesso a carattere sessualmente esplicito, guadagnando denaro in base alla quantità di utenti che è iscritta e visualizza le loro creazioni.

Questa tipologia di sito e di condivisione, è stata tuttavia sin da subito oggetto di molteplici questioni giuridiche.

La legittimità del licenziamento per essere iscritti al predetto sito e la possibilità di chiedere la separazione se il partner “frequenta” la pagina web sono soltanto alcune delle domande che la nascita della piattaforma ha fatto sorgere, pur non mancando discussioni circa la configurabilità di particolari fattispecie di reato come la pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico o il cosiddetto revenge porn.

Il termine revenge porn, letteralmente “vendetta porno”, sta ad indicare quel tristemente noto fenomeno per cui spesso gli ex compagni o fidanzati tendono a “vendicarsi” per la fine della storia d’amore pubblicando o diffondendo agli amici foto e video hard ritraenti la propria ex fidanzata senza il consenso di quest’ultima.

Trattasi di una condotta di cui, purtroppo, si è tanto sentito parlare negli ultimi anni, anche in seguito ad epiloghi tragici che hanno portato al suicidio di diverse giovani donne.

Dal luglio 2019, però e per fortuna, questa condotta non è più un semplice segno di viltà, stupidità e meschinità ma è anche penalmente rilevante.

Il Codice Rosso del 2019 ha infatti introdotto all’art. 612 ter c.p. una nuova fattispecie di reato denominata “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” che punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque dopo averli realizzati o sottratti, diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito e destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate; la stessa pena si applica anche a chi, dopo aver ricevuto o comunque acquisito i contenuti hard, li diffonde senza il consenso del soggetto rappresentato.

Dunque, oggi secondo l’art. 612 ter c.p., viene finalmente punito non solo chi diffonde video o immagini pornografiche dopo averle realizzate o sottratte ma anche chi diffonde questi contenuti dopo averli ricevuti (magari dalla stessa vittima che spontaneamente e inconsciamente li invia al proprio compagno).

E proprio qualora ad inviare le immagini o i video sia il marito, il fidanzato ma anche l’ex marito o ex compagno, la pena sarà aumentata, così come se il reato è commesso con l’utilizzo di mezzi informatici (whatsapp, facebook, instagram) – ipotesi in cui, oltre al reato di revenge porn, sarà ravvisabile anche la diffamazione online.

Ciò premesso, si è molto discusso circa la configurabilità o meno di questo reato per chi diffonde immagini o video che sono già stati pubblicati proprio su Onlyfans.

La risposta al quesito è negativa in quanto la pubblicazione consapevole sul sito web di immagini o di video a contenuto sessualmente esplicito, da parte del soggetto che vi è ritratto, non è certamente da ritenersi illegale.

Diversamente sarebbe nell’ipotesi in cui i contenuti sessualmente espliciti – e destinati a rimanere privati– fossero condivisi da un altro soggetto che, magari, crea addirittura un profilo ad hoc fingendo di essere la persona ritratta.

Questa condotta, infatti, avrà sicuramente rilevanza penale, essendo configurabile, oltre al cd. revenge porn, anche il reato di sostituzione di persona.

Quest’ultimo reato, previsto dall’art. 494 c.p. riguarda tutte quelle condotte che vengono poste in essere da soggetti che, al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, inducono taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona.

COSA NE PENSO IO?

Pur essendo vero che i contenuti presenti su Onlyfans sono stati pubblicati con il consenso delle persone ritratte, ciò non deve essere interpretato come implicito consenso a che quei contenuti vengano destinati ad altri siti o condivisi arbitrariamente tra gli utenti, sfuggendo al controllo di chi li ha creati.

Anche se, come abbiamo visto, in questi casi tendenzialmente non si può parlare di revenge porn, ritengo che ogni azione debba essere preceduta da un vaglio di buon senso ed improntata al rispetto dell’altro, criteri che credo siano sufficienti ad indicarci il modo migliore per agire.

Questa è una rubrica di informazione e divulgazione giuridica che ha il solo scopo di voler contribuire a livello sociale alla conoscenza dei propri diritti in quanto è mia convinzione che solo così è possibile tutelarli efficacemente dal punto di vista legale.

Se avete delle domande o volete propormi un argomento di cui parlare, potete farlo scrivendomi all’indirizzo e-mail dirittoetutela3.0@gmail.com o compilando il form che trovate sul sito www.studiolegalefois.com.

Avv. Fulvia Fois

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